
Regolamento
EUDR

Il nuovo regolamento europeo che richiede la tracciabilità geolocalizzata delle aree di origine per prevenire deforestazione e degrado forestale.
Cos’è il
Regolamento
EUDR?
Il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), approvato il 31 maggio 2023, mira a contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati alle filiere globali di legno, gomma, cacao, caffè, soia, olio di palma e bovini, in riferimento a quanto importato nell’UE.
A partire dal 30 dicembre 2026, le aziende che importano, esportano o immettono tali prodotti nel mercato UE dovranno garantire che non provengano da aree deforestate dopo il 31 dicembre 2020 e che siano conformi alla legislazione ambientale e sociale del Paese d’origine.
Per quanto riguarda la filiera carta-legno, il regolamento sostituirà l’EUTR (Reg. 995/2010) ampliandone portata e requisiti, introducendo obblighi più stringenti di tracciabilità e dovuta diligenza.
I prodotti esenti dal regolamento sono i materiali riciclati (recupero di materiali a fine vita), il packaging quando usato come materiale da imballaggio, e infine tutti quegli articoli rispondenti al Codice Doganale ex 49 (libri stampati, giornali, altri prodotti della stampa).
Avvertenze
Il regolamento è continuamente soggetto a revisione e proposte di deroga e modifica. Per maggiori informazioni, consultare il sito ufficiale dell’Unione Europea.
Obblighi per
le aziende
Per essere conformi all’EUDR, le aziende che importano da paesi extra UE devono implementare un sistema di dovuta diligenza articolato in tre fasi principali:
Raccolta delle informazioni: provenienza, quantità, coordinate geografiche, prove di legalità e non deforestazione.
Valutazione del rischio: classificazione UE dei Paesi di origine, tassi di deforestazione, rischi della filiera e indice di corruzione.
Mitigazione del rischio: misure aggiuntive come documentazione supplementare, audit, controlli indipendenti.
L'operatore deve presentare una dichiarazione ufficiale per confermare che il prodotto è conforme ai requisiti EUDR (ottenuta tramite il sistema informativo TRACES).
Per quanto riguarda i micro e piccoli operatori primari, è permessa una dichiarazione semplificata.
Classificazione dei Paesi – Rischio EUDR
La Commissione Europea classifica i Paesi in base a tre categorie di rischio:
• Rischio basso (circa 140 Paesi, inclusa l’UE)
• Rischio standard (circa 50 Paesi)
• Rischio alto (Bielorussia, Federazione Russa, Myanmar, Corea del Nord)
Per ogni stato membro, le autorità competenti campioneranno e verificheranno l'1% delle aziende che importano prodotti provenienti da paesi classificati a rischio basso, il 3% delle aziende che importano prodotti provenienti da paesi classificati a rischio standard e il 9% aziende che importano prodotti provenienti da paesi classificati a rischio alto.
Le sanzioni previste possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo dell'azienda, confisca di beni e ricavi, esclusione dagli appalti pubblici e altri divieti.

Come Vireo
supporta le aziende
soggette all’EUDR
Vireo affianca le aziende nel percorso di adeguamento al Regolamento EUDR attraverso:
• formazione, gap analysis iniziale e definizione del ruolo aziendale (operatore/commerciante);
• supporto nella comunicazione con clienti e fornitori;
• mappatura della filiera e analisi satellitare delle coordinate;
• raccolta e verifica della documentazione dei fornitori;
• analisi del rischio e definizione delle misure di mitigazione;
• audit del sistema di dovuta diligenza;
• formazione personalizzata su TRACES e gestione documentale;
• supporto in caso di controlli da parte delle autorità competenti.
Su richiesta Vireo offre pacchetti semplificati da adattare alle esigenze specifiche di ogni azienda.
Nella procedura di valutazione del rischio e di dovuta diligenza possono essere utilizzati sistemi di certificazione o altre verifiche di terza parte. Consigliamo di valutare l'implementazione di certificazioni di Catena di Custodia, come le certificazioni FSC o PEFC.
Domande
frequenti
Il Regolamento EUDR si applica agli operatori e ai commercianti che immettono, distribuiscono, importano o esportano nel mercato UE una o più delle materie prime e dei prodotti coperti (legno, cacao, caffè, soia, olio di palma, gomma naturale, bovini e relativi derivati).
Il Regolamento elenca materie prime e prodotti interessati, ma per capire se uno specifico articolo aziendale è soggetto agli obblighi EUDR è necessario verificare il codice doganale (HS/Combined Nomenclature).
In molti casi i prodotti non sono immediatamente riconoscibili come “a rischio deforestazione” (ad esempio gli articoli in carta, cioccolato, cuoio, derivati della soia o dell’olio di palma): per questo la verifica doganale è lo strumento più sicuro per determinare l’ambito di applicazione.
Se un prodotto contiene anche solo una percentuale delle materie prime elencate dal Regolamento, è probabile che rientri nel suo campo di applicazione.
NB: Alcuni prodotti presentano il codice doganale elencato dall’allegato I del regolamento, ma al loro interno non contengono le materie prime elencate (ad esempio gomma sintetica). Tali prodotti non sono soggetti agli obblighi sopra elencati.
Oltre ai dati richiesti dal Regolamento, le aziende devono assicurarsi di ottenere dai fornitori extra UE informazioni complete e verificabili, come:
• coordinate geografiche precise (puntuali o poligonali) delle aree di produzione;
• documenti che attestino la legalità delle attività nel Paese d’origine;
• evidenze dell’assenza di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;
• evidenze sulla tracciabilità lungo i vari passaggi della filiera;
• modalità di gestione dei rischi adottate dal fornitore.
Queste informazioni permettono di costruire un fascicolo di conformità solido e dimostrabile in caso di controlli da parte delle autorità. Dai fornitori interni all’Unione Europea, le aziende devono ottenere i codici di dovuta diligenza associati al materiale acquistato.
Il Regolamento EUDR non consente di immettere sul mercato UE prodotti per i quali i rischi non siano stati valutati come nulli o trascurabili.
Se le informazioni ricevute sono incomplete, incoerenti o non verificabili, l’azienda deve attivare misure di mitigazione del rischio, che possono includere:
• richiesta di ulteriore documentazione;
• audit al fornitore o verifiche indipendenti;
• sostituzione del fornitore o del lotto, se il rischio rimane elevato.
Solo quando i rischi sono stati ridotti a livelli accettabili è possibile immettere i prodotti sul mercato UE.
Ogni prodotto deve essere accompagnato da una coppia di codici di dovuta diligenza (reference number e verification code).
Per ottenere questi codici, quando si tratta di fornitori:
• Extra UE: l’azienda deve accedere al sistema informativo TRACES e inserire i dati necessari.
• UE: l’azienda deve richiedere al fornitore il codice di dovuta diligenza.
Un supporto esterno può essere utile quando l’azienda:
• ha filiere complesse o con fornitori extra-UE difficili da verificare;
• ha bisogno di analisi satellitari sulle coordinate fornite;
• deve svolgere audit di filiera o verifiche di mitigazione del rischio;
• necessita di formazione operativa su TRACES;
• necessita di supporto nel rispondere alle richieste di fornitori e clienti riguardanti il regolamento;
• vuole un controllo tecnico prima della scadenza normativa.
Il coinvolgimento di un ente terzo aiuta a ridurre il rischio di non conformità e a prepararsi in modo più solido all’entrata in vigore del Regolamento.
Il Regolamento EUDR prevede sanzioni proporzionate alla gravità della violazione.
In caso di non conformità, un’azienda può incorrere in:
• sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato annuo, commisurate al danno ambientale;
• confisca dei prodotti o dei profitti ottenuti attraverso attività non conformi;
• esclusione temporanea fino a 12 mesi da appalti pubblici, finanziamenti e procedure di gara;
• divieto di immettere o esportare prodotti oggetto di violazioni gravi o ripetute;
• revoca dell’uso delle procedure semplificate per le PMI nei casi di recidiva.
Queste misure puntano a garantire tracciabilità, trasparenza e conformità lungo l’intera catena di fornitura.
Il testo completo del regolamento e i documenti applicativi sono pubblicati sul sito dell’Unione Europea, nella sezione dedicata alla normativa sul contrasto alla deforestazione (EUR-Lex).
La Commissione Europea rende disponibili guide operative, FAQ ufficiali e documenti di supporto nella pagina dedicata all’EUDR.
Gli stessi documenti sono disponibili anche nella sezione download di questa pagina.
